CODICE DEONTOLOGICO CHE GUIDA LA NOSTRA ATTIVITA’

Prescrizioni generali a cui si attiene il titolare ed i suoi collaboratori

Ø essi sono garanti e personalmente responsabili, nell’ambito della farmacia da loro diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico, il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine;

 Ø le iniziative di fornitura a distanza tramite internet dei medicinali o di prodotti diversi dai medicinali devono essere svolte nel rispetto dei principi deontologici, in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del cittadino e dell’immagine professionale del farmacista;

Ø la dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente, prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità;

 Ø costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio; Ø costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio; Ø non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere;

Ø la pubblicità è consentita nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza;

 Ø la conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali;

Ø deve concorrere alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza;

Ø è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini di doping;

Ø deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni dell’equilibrio psico-fisico del paziente;

 Ø deve promuovere l’automedicazione responsabile e scoraggiare l’uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche;

 Ø allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali; Ø è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini;

 Ø deve garantire una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione; Ø è tenuto ad informare il paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti;

 Ø nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l’operato;

Ø i rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici.

Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine.

È sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica. È sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di appartenenza. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività professionale. L’Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell’Ordine presso cui il sanitario è iscritto.